Guida aggiornata al 18 ottobre 2026 · regole 2026
Contributi INPS con la partita IVA nel 2026
Nel 2026 i liberi professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata il 26,07% del reddito. Artigiani e commercianti pagano contributi fissi di circa 4.521 € e 4.612 € sul reddito minimale di 18.808 €, più una percentuale sulla parte che lo supera. Ecco le aliquote, quanto si paga a diversi livelli di reddito e quando.
Le aliquote del 2026
| Gestione | Quanto si paga |
|---|---|
| Gestione Separata (professionisti senza cassa) | 26,07% del reddito, fino al massimale di 122.295 € |
| Artigiani | 4.521,36 € fissi sul minimale di 18.808 €; poi 24% fino a 56.224 € e 25% oltre, fino a 122.295 €* |
| Commercianti | 4.611,64 € fissi sul minimale di 18.808 €; poi 24,48% fino a 56.224 € e 25,48% oltre, fino a 122.295 €* |
* Per artigiani e commercianti è il massimale di chi ha iniziato a versare dal 1996 in poi; con anzianità contributiva precedente il massimale è più basso.
Le professioni con un proprio Albo e una cassa (per esempio avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, medici) versano alla loro cassa, con regole proprie.
Quanto si paga, reddito per reddito
Il reddito è quello d'impresa o professionale: nel forfettario è quello calcolato con il coefficiente, nell'ordinario incassi meno spese.
| Reddito | 15.000 € | 30.000 € | 60.000 € | 100.000 € |
|---|---|---|---|---|
| Gestione Separata | 3.911 € | 7.821 € | 15.642 € | 26.070 € |
| Artigiani | 4.521 € | 7.207 € | 14.445 € | 24.445 € |
| Commercianti | 4.612 € | 7.351 € | 14.733 € | 24.925 € |
| Artigiani forfettari con riduzione del 35% | 2.939 € | 4.685 € | 9.389 € | 15.889 € |
| Commercianti forfettari con riduzione del 35% | 2.998 € | 4.778 € | 9.577 € | 16.201 € |
| Reddito | Gestione Separata | Artigiani | Commercianti | Artigiani forfettari con riduzione del 35% | Commercianti forfettari con riduzione del 35% |
|---|---|---|---|---|---|
| Reddito 15.000 € | 3.911 € | 4.521 € | 4.612 € | 2.939 € | 2.998 € |
| Reddito 30.000 € | 7.821 € | 7.207 € | 7.351 € | 4.685 € | 4.778 € |
| Reddito 60.000 € | 15.642 € | 14.445 € | 14.733 € | 9.389 € | 9.577 € |
| Reddito 100.000 € | 26.070 € | 24.445 € | 24.925 € | 15.889 € | 16.201 € |
La riduzione del 35% per i forfettari
Artigiani e commercianti nel regime forfettario possono chiedere all'INPS di ridurre del 35% tutti i contributi, compresi quelli fissi (L. 190/2014, art. 1, comma 77). La domanda si presenta online all'INPS; chi è già in attività la presenta entro il 28 febbraio per avere la riduzione dall'anno in corso. La pensione futura si riduce in proporzione.
Quando si pagano
- Gestione Separata: con le imposte, saldo e primo acconto entro il 30 giugno e secondo acconto entro il 30 novembre. Gli acconti sono l'80% dei contributi dell'anno prima, divisi in due rate del 40%.
- Artigiani e commercianti, contributi fissi: quattro rate, entro il 16 maggio, il 20 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio dell'anno dopo.
- Artigiani e commercianti, parte sul reddito oltre il minimale: con saldo e acconti delle imposte, a giugno e a novembre.
I contributi versati si deducono dal reddito: nell'ordinario come onere deducibile (art. 10 TUIR), nel forfettario dal reddito calcolato con il coefficiente (comma 64).
Domande frequenti
Se guadagno poco pago comunque i contributi fissi?
Artigiani e commercianti sì: i contributi fissi sul minimale si pagano anche con un reddito più basso, o nullo. La Gestione Separata invece si paga solo in percentuale sul reddito effettivo.
Quanto paga di contributi un professionista con 30.000 € di reddito?
In Gestione Separata, nel 2026, il 26,07%: 7.821 € circa.
Ho un lavoro da dipendente: devo pagare i contributi anche sulla partita IVA?
Sì, sul reddito della partita IVA si pagano i contributi della gestione a cui sei iscritto. Per artigiani e commercianti con un lavoro dipendente prevalente possono esserci regole diverse: verificale con l'INPS o con un commercialista.
Fonti
- INPS, Circolare 8/2026 (Gestione Separata 2026)
- INPS, Circolare 14/2026 (artigiani e commercianti 2026)
- L. 190/2014, art. 1, commi 64 e 77
- TUIR, art. 10 (oneri deducibili)